Art. 1

In vigore dal 30 mar 1938
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l'art. 99, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e sentito il Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Chiunque intenda esercitare l'arte del maniscalco o quella del castrino deve aver raggiunta la maggiore età ed essere provvisto di speciale licenza, per l'una o per l'altra arte, da rilasciarsi a seguito di risultato favorevole di una prova di esame. Saranno dispensati dalla prova di esame per il conseguimento di tale licenza i maniscalchi che abbiano conseguito o che conseguiranno regolare attestazione d'idoneità dall'Autorità militare, in seguito a frequenza del corso di mascalcia, presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo. Saranno, inoltre, dispensati dalla detta prova di esame coloro che conseguiranno regolare attestazione di idoneità negli speciali corsi di mascalcia, che verranno indetti dalla Federazione nazionale fascista degli artigiani, su programma che sarà stabilito nel regolamento previsto al seguente del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-11-25;2653#art-1

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