Art. 6
In vigore dal 28 ago 1936
Agli effetti della concessione della «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza», è valutabile il tempo durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale (anche con grado della Milizia, purchè non inferiore, rispettivamente, a quello di ufficiale e di sottufficiale) abbia tenuto il comando di un reparto di camicie nere appartenente ad unità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale costituite a norma dell' del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 2199.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-6