Art. 1
In vigore dal 28 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Volendo accordare uno speciale distintivo onorifico agli ufficiali o sottufficiali della Regia guardia di finanza che si rendono benemeriti per il lungo esercizio del comando;
Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituita la «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-1