Art. 1

In vigore dal 28 ago 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA Volendo accordare uno speciale distintivo onorifico agli ufficiali o sottufficiali della Regia guardia di finanza che si rendono benemeriti per il lungo esercizio del comando; Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza; Visto l', n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita la «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo