Art. 2

In vigore dal 28 ago 1936
Tale medaglia potrà essere d'oro (o di 1° grado), d'argento (o di 2° grado), e di bronzo (o di 3° grado) e porterà da un lato la effige di Sua Maestà il Re, col motto all'intorno «Al merito di lungo comando»; sul rovescio una corona di alloro e quercia sormontata nella patte inferiore da un gladio romano, e nella parte superiore dal fregio del Corpo, col nome del decorato inciso sul contorno. La sua forma e le sue dimensioni sono uguali a quelle determinate nel disegno annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. La medaglia si porterà al lato sinistro del petto con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa ad un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato da undici righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-2

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