Art. 4
In vigore dal 28 ago 1936
Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto del Corpo e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-4