Art. 8
In vigore dal 28 ago 1936
Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita e il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla «Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e sottufficiali della Regia guardia di finanza».
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Di Revel.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 99. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-8