Art. 3
In vigore dal 5 dic 1958
La Medaglia militare al merito di lungo comando per ufficiali e
sottufficiali della Regia guardia di finanza è conferita:
a) agli ufficiali, in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, che abbiano raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche a più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:
Medaglia d'oro...................... 20 anni
Medaglia d'argento.................... 15 anni
Medaglia di bronzo.................... 10 anni
b) ai sottufficiali, in servizio effettivo od in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti
periodi minimi di coniando di reparto:
- medaglia d'oro.......... 20 anni
- medaglia d'argento........ 15 anni
- medaglia di bronzo........ 10 anni
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-3