Art. 3
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-07-16;1560#art-3
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La disposizione disciplina l'assegnazione della Medaglia militare al merito di lungo comando per gli ufficiali e i sottufficiali della Regia guardia di finanza. L'onorificenza viene concessa a chi ha esercitato il comando di reparto, anche cumulando periodi non continuativi e in gradi diversi. Per ottenere la medaglia di bronzo sono richiesti 10 anni di comando, per quella d'argento 15 anni e per quella d'oro 20 anni. Il beneficio spetta sia al personale in servizio permanente effettivo sia a quello in congedo.
La norma stabilisce i criteri e i periodi minimi di servizio di comando necessari per il conferimento della Medaglia militare al merito di lungo comando a ufficiali e sottufficiali.
Si applica agli ufficiali e ai sottufficiali della Regia guardia di finanza, sia in servizio permanente effettivo sia appartenenti alle categorie in congedo.
Un ufficiale che ha esercitato il comando di reparto per 5 anni con un grado e successivamente per altri 5 anni con un grado superiore, anche a più riprese, matura un totale complessivo di 10 anni. Avendo raggiunto tale periodo globale, ha diritto al conferimento della medaglia di bronzo.
Con l'articolo unico, comma 1, del D.P.R. 18 ottobre 1958, n. 1010 è stata modificata la lettera a del primo comma dell'articolo 3.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.