Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 191

In vigore dal 1 lug 1936
Gli esercenti di ferrovie e di tramvie provvedono, senza bisogno di speciale concessione od approvazione di progetti all'impianto ed all'esercizio degli uffici telegrafici e dei segnali necessari alla sicurezza e regolarità del servizio da essi gestito. Il Ministero delle comunicazioni può esigere che gli esercenti assumano, nelle loro stazioni munite di telegrafo, il servizio dei telegrammi di Stato e, compatibilmente con l'esigenze del proprio, anche il servizio dei telegrammi privati, con partecipazione al prodotto, nella misura che sarà stabilita in apposita convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e gli esercenti interessati. Il Ministero delle comunicazioni può altresì posare, sulle palificazioni costruite dall'esercente, dei fili per comunicazioni proprie, nel numero e con le modalità che saranno stabilite mediane convenzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-191

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