Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 188
In vigore dal 20 ago 1955
Nessuna conduttura di energia elettrice, a qualunque uso destinata, può essere modificata o spostata senza che sul relative progetto sia preventivamente intervenuto il consenso del Ministero delle comunicazioni ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
In caso di inosservanza, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salva ed impregiudicata l'azione penale per il reato eventualmente più grave, il trasgressore è punito con l'ammenda da lire 100 a lire 5.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera a)) che e' devoluto al direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio il rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento o modifica di linee elettriche, con tensione sino ai 1000 volts, previsto dal presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-188