Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 187
In vigore dal 20 ago 1955
È vietato a chiunque di esplicare qualsiasi attività che possa arrecare danno alle telecomunicazioni ed alle opere ad esse inerenti.
In caso di inosservanza, delle norme di cui al primo comma, provvedono direttamente, in via amministrativa, i direttori dei Circoli delle costruzioni ed i capi degli Ispettorati di zona, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per territorio, salva ed impregiudicata l'eventuale azione penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-187