Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 186
In vigore dal 1 lug 1936
I Comuni, le Provincie e gli altri Enti pubblici, non possono imporre oneri o canoni sia per l'impianto che per l'esercizio della concessione telegrafica o telefonica, nè richiedere vantaggi o privilegi all'infuori di quelli consentiti dalla presente legge.
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