Codice postale e delle telecomunicazioniLibro IITitolo I

Art. 181

In vigore dal 1 lug 1936
Nell'impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche i fili o cavi senza appoggio possono passare sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. I fili o cavi devono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Per le occupazioni delle strade statali si osservano le disposizioni del R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e delle altre leggi riguardanti la materia. In ogni altro caso, per il passaggio e l'appoggio dei fili, cavi ed impianti telefonici sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante e per la conseguente occupazione, è necessario il consenso del proprietario; ma la servitù può sempre essere imposta alle proprietà pubbliche e private con decreto del Prefetto ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
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