Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro II›Titolo I
Art. 180
In vigore dal 1 lug 1936
L'impianto delle telecomunicazioni, o qualunque uso destinate, se esercitate direttamente dallo Stato, e di quelle soltanto destinate ad uso pubblico, se esercitate dai concessionari, ha carattere di pubblica utilità, salva l'eccezione prevista dall'.
La dichiarazione di pubblica utilità e quella, ove occorra, di urgenza e indifferibilità vengono emesse con decreto del Ministro per le comunicazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-180