Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 192
In vigore dal 1 lug 1936
All'impianto di uffici telegrafici, destinati al pubblico servizio, provvede il Ministero delle comunicazioni.
Il regolamento stabilirà i casi in cui la spesa debba essere sostenuta per intero dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.
Nei casi in cui l'impianto non debba essere eseguito a spesa totale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, il Ministero delle comunicazioni può provvedervi a richiesta di Enti pubblici o di privati, determinando, con le modalità stabilite dal regolamento, il contributo a carico dei richiedenti.
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