Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 196

In vigore dal 1 lug 1936
I provvedimenti presi in base agli della presente legge non danno luogo a indennità. Saranno però ridotti i canoni per le concessioni, in proporzione al tempo per cui è durata la sospensione, la limitazione e l'assunzione provvisoria delle linee telegrafiche.
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