Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 201

In vigore dal 1 lug 1936
Qualora lo Stato proceda alla revoca della concessione, è in sua facoltà di acquistare in tutto o in parte il materiale degli impianti telefonici, salvi sempre gli obblighi che derivino da leggi particolari o che siano stati assunti con gli atti di concessione per i casi in cui le Società concessionarie abbiano emesso delle obbligazioni. Il prezzo dagli impianti, che lo Stato ritenesse di acquistare, viene determinato in base ai criteri stabiliti nel precedente articolo e in misura proporzionale alla parte del materiale acquistato; degli altri impianti può essere ordinata la rimozione a spese del concessionario. L'acquisto totale o parziale degli impianti non importa responsabilità di sorta da parte dello Stato sia nei riguardi di terzi, sia nei confronti del personale dipendente dal concessionario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-201

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