Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 22
In vigore dal 20 apr 1935
Di tutte le operazioni dell'esame, delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
Si deve redigere separato verbale, per ciascun concorso, quando la commissione è incaricata di giudicarne simultaneamente più di uno.
Il verbale e gli atti del concorso sono, a cura del presidente e del segretario della commissione giudicatrice, consegnati alla prefettura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-22