Art. 22
Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 22

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In vigore dal 20 apr 1935
Di tutte le operazioni dell'esame, delle deliberazioni prese dalla commissione si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Si deve redigere separato verbale, per ciascun concorso, quando la commissione è incaricata di giudicarne simultaneamente più di uno. Il verbale e gli atti del concorso sono, a cura del presidente e del segretario della commissione giudicatrice, consegnati alla prefettura.
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