Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 18
In vigore dal 20 apr 1935
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta, fornita dalla commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno.
Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi, i decreti o altre pubblicazioni che la commissione stessa eventualmente stabilisse con speciale deliberazione.
Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.
La commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, e ha facoltà di emanare i provvedimenti necessari.
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