Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 18

In vigore dal 20 apr 1935
Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro, di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice. Essi non debbono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta, fornita dalla commissione giudicatrice, recante apposito contrassegno. Possono soltanto consultare, nei testi che la commissione porrà a loro disposizione, le leggi, i decreti o altre pubblicazioni che la commissione stessa eventualmente stabilisse con speciale deliberazione. Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame. La commissione deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, e ha facoltà di emanare i provvedimenti necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo