Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 20

In vigore dal 20 apr 1935
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma: a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli; b) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove pratiche; c) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove scritte; d) dei punti conseguiti nella prova orale. A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-20

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