Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 20
19 / 84In vigore dal 20 apr 1935
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma:
a) dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli;
b) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove pratiche;
c) della media, espressa in cinquantesimi, delle votazioni conseguite nel complesso delle prove scritte;
d) dei punti conseguiti nella prova orale.
A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-20