Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 21
In vigore dal 20 apr 1935
In conformità delle disposizioni contenute nel terzo comma dell' del testo unico delle leggi sanitarie la commissione giudicatrice può dichiarare inefficace l'esito del concorso per uno o più posti, sempre quando, tenute presenti le dichiarazioni fatte dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione, relativamente alle sedi per le quali ciascuno di essi ha inteso concorrere, ritenga che, per la speciale importanza del posto, nessuno dei concorrenti abbia la preparazione sufficiente per coprirlo.
Di questa facoltà la commissione non può valersi quando vi siano concorrenti che, nel complesso delle votazioni, abbiano riportato una media di punti non inferiore ai quaranta cinquantesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-21