Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 15
In vigore dal 20 apr 1935
La commissione giudicatrice stabilisce le modalità e la durata delle prove pratiche e, alla fine delle singole prove, può richiedere ai candidati una breve relazione scritta.
Le prove scritte si danno una per giorno durante il periodo di otto ore consecutive per ciascuna di esse.
La prova orale non può durare oltre un'ora per ciascun candidato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-15