Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 12
In vigore dal 20 mar 1964
Sono da prendere in considerazione, secondo l'ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:
a) servizio di ruolo prestato in qualità di ufficiale sanitario;
b) docenza in igiene pubblica;
c) servizio di ruolo prestato presso uffici sanitari comunali, laboratori provinciali di igiene e profilassi, istituti universitari di igiene o in posti dei ruoli dei medici dell'Amministrazione della sanità pubblica;
d) specializzazione in igiene;
e) servizio prestato con regolare nomina presso ospedali in reparti di isolamento per malattie infettive servirsi d'interno o provvisorio di durata non inferiore a sei mesi in qualità di ufficiale sanitario;
f) servizio permanente effettivo prestato come ufficiale medico delle forze armate;
g) idoneità conseguita in precedente concorso per ufficiale sanitario;
k) servizio prestato con regolare nomina presso reparti ospedalieri diversi da quello indicato nella lettera e);
h) altri incarichi e servizi;
i) titoli di studio vari, conseguiti posteriormente alla laurea;
l) pubblicazioni ed altri lavori scientifici.
Non sono ammessi lavori manoscritti, dattilografati o in bozze di stampa.
I titoli indicati nelle lettere h), i) ed l), che non attengano direttamente alle discipline inerenti al posto messo a concorso, non possono essere presi in considerazione. Quelli di cui alla precedente lettera l) debbono essere prodotti possibilmente in cinque esemplari.
Alla domanda di ammissione ciascun candidato deve allegare, a pena di esclusione dal concorso, l'elenco dei titoli in sette esemplari.
Una copia dell'elenco, firmata dal prefetto, è restituita all'interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-12