Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieTitolo ICapo I

Art. 9

In vigore dal 20 mar 1964
Il medico provinciale, con il decreto di nomina della, Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame. Il provvedimento del medico provinciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati. Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-9

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