Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 20 mar 1964
Il medico provinciale, con il decreto di nomina della, Commissione giudicatrice del concorso, stabilisce anche la sede e la data di inizio delle prove di esame.
Il provvedimento del medico provinciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale stesso, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio dei Comuni interessati.
Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-9