Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 27
In vigore dal 20 apr 1935
La promessa e il giuramento, prescritti nell' del testo unico delle leggi sanitarie, sono prestati dinanzi al prefetto, alla presenza di due testimoni e di un segretario.
Di essi viene redatto verbale in bollo, che è firmato da tutti gli intervenuti e conservato presso la prefettura fra gli atti personali dell'ufficiale sanitario.
Copia del verbale, in carta semplice, è rilasciata all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-27