Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle ProvincieCapo II

Art. 30

In vigore dal 20 apr 1935
Il prefetto, quando sia il caso di avvalersi della facoltà preveduta nel 3° comma dell' del testo unico delle leggi sanitarie, dovrà informarne preventivamente il Ministero, comunicando anche le sue proposte per l'eventuale applicazione delle disposizioni contenute nell' del testo unico suddetto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-30

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