Regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie›Titolo I›Capo I
Art. 28
In vigore dal 20 apr 1935
Se l'ufficiale sanitario rifiuti di prestare o non presti, senza giustificato motivo, entro il termine assegnatogli, la solenne promessa di fedeltà o il giuramento, il prefetto, fatta constare l'inadempienza o il rifiuto, ne pronunzia la decadenza.
Il provvedimento relativo è notificato all'interessato a mezzo del messo comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-03-11;281#art-rdc-28