Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 105
In vigore dal 1 gen 1934
Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-105