Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 109

In vigore dal 1 gen 1934
La fede di credito contiene: 1° la denominazione di «fede di credito» inserita nel contesto del titolo; 2° la promessa di pagare una somma determinata; 3° l'indicazione del prenditore; 4° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 5° la sottoscrizione del Banco come emittente. Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-109

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