Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 113
In vigore dal 1 gen 1934
Nel caso di smarrimento o di distrazione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsane la somma al denunciate previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciate, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.
Storico versioni
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