Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 111
In vigore dal 1 gen 1934
La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.
Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-111