Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo V

Art. 117

In vigore dal 1 gen 1934
L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge. La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-117

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