Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo VI

Art. 120

In vigore dal 1 gen 1934
Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell', efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 20 di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa o mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-120

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