Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo VII
Art. 123
In vigore dal 1 gen 1934
Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorchè alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'.
Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall' per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-123