Art. 1
In vigore dal 1 gen 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;
Visti l' della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;
Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto ;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.
Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-rd-1