Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo I›Capo I
Art. 1
In vigore dal 1 gen 1934
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
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L'assegno bancario (cheque) contiene:
1° la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3° il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4° l'indicazione del luogo di pagamento;
5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso;
6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-1