Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente; al portatore. L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore. L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-5

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