Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo I›Capo I
Art. 8
In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorchè il terzo non sia banchiere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-8