Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 9

In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere. Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-9

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