Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 6

In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario può essere all'ordine dello stesso traente. L'assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo. L'assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non può essere al portatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-6

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