Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo VI
Art. 119
AbrogatoIn vigore dal 31 mag 1967
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, COME MODIFICATO DALLA L. 28 APRILE 1967, N. 263
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-119