Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo VI

Art. 119

Abrogato
In vigore dal 31 mag 1967
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, COME MODIFICATO DALLA L. 28 APRILE 1967, N. 263

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-119

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