Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo VI
Art. 119
Abrogato120 / 126In vigore dal 31 mag 1967
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, COME MODIFICATO DALLA L. 28 APRILE 1967, N. 263
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-119