Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 104

In vigore dal 1 gen 1934
Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-104

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