Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 101

In vigore dal 1 gen 1934
La Banca d'Italia può consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioè pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-101

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