Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo III
Art. 103
In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario piazzato contiene:
1° la denominazione di «assegno bancario piazzato» inserita nel contesto del titolo;
2° l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;
3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;
4° l'indicazione del prenditore;
5° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonché di quello di pagamento;
6° la clausola che l'assegno sarà pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale è tratto abbia ricevuto la relativa matrice;
7° la sottoscrizione del traente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-103