Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 99

In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario libero contiene: 1° la denominazione di «assegno bancario libero» inserita nel contesto del titolo; 2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre; 3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria; 4° l'indicazione del prenditore; 5° l'indicazione della data e del luogo di emissione; 6° la sottoscrizione del traente. L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di emissione. Deve contenere inoltre la indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-99

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