Art. 105
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo III

Art. 105

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In vigore dal 1 gen 1934
Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno è pagabile.
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