Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato›Capo III
Art. 8
In vigore dal 27 dic 1933
Per la vigilanza del servizio della biblioteca e per l'acquisto dei libri è designato dall'avvocato generale dello Stato e dagli avvocati distrettuali un funzionario dei rispettivi uffici.
La custodia dei libri e dei materiali della biblioteca può essere affidata dal capo dell'ufficio ad un impiegato d'ordine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-8