Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 8

In vigore dal 27 dic 1933
Per la vigilanza del servizio della biblioteca e per l'acquisto dei libri è designato dall'avvocato generale dello Stato e dagli avvocati distrettuali un funzionario dei rispettivi uffici. La custodia dei libri e dei materiali della biblioteca può essere affidata dal capo dell'ufficio ad un impiegato d'ordine.
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