Regolamento per l'esecuzione del testo unico sull'ordinamento dell'Avvocatura dello StatoCapo III

Art. 7

In vigore dal 27 dic 1933
L'avvocato generale dello Stato designa tra gli impiegati d'ordine l'economo dell'Avvocatura generale dello Stato, che esercita le funzioni di vice consegnatario ai sensi dell'ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato e provvede alle spese d'ufficio dell'Avvocatura generale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-30;1612#art-rpl-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo